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Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 04/11/1996 (Rv. 500307 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Locazioni di immobili urbani - Canone convenzionale superiore a quello stabilito per legge - Deduzione da parte del conduttore - Autoriduzione - Inadempimento grave - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500307-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani la cosiddetta autoriduzione del canone e cioè il suo pagamento in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita, in relazione alla dedotta esorbitanza di tale ultima misura rispetto all'importo inderogabilmente fissato dalla legge, costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore. Tale autoriduzione integra un inadempimento grave secondo la valutazione fattane dal legislatore con l'art. 2 D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 convertito in legge 21 febbraio 1989 n. 61, quando l'importo complessivo non pagato superi, anche se riferito agli oneri accessori, quello di due mensilità di affitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 2 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)