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Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 19/10/1978 (Rv. 394398 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - AZIONI - INTRASMISSIBILITA AGLI EREDI - LIMITI - CONDIZIONI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA AI MATRIMONI CONCORDATARI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394398-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - AZIONI - INTRASMISSIBILITA AGLI EREDI - LIMITI - CONDIZIONI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA AI MATRIMONI CONCORDATARI - CONSEGUENZE.*

L'art 127 cod civ, secondo il quale l'Azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e gia pendente alla morte dell'attore, si applica anche ai matrimoni concordatari. Pertanto, avendo le norme concordatarie dato alle parti, contraenti il matrimonio canonico con effetti civili, la possibilita di fare dichiarare la nullita di questo matrimonio soltanto dai tribunali ecclesiastici, con riconoscimento delle relative pronunce, deve ritenersi che tale Azione di nullita si intende esercitata fin dal momento dell'introduzione della causa dinanzi ai predetti tribunali; con la conseguenza che gli eredi di uno degli sposi possono proseguire l'Esercizio dell'Azione per la esecutorieta della sentenza ecclesiastica, emessa quando erano in vita entrambi gli sposi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 82, Cod. Civ. art. 127, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)