Sez. L, Sentenza n. 2195 del 28/03/1985 (Rv. 440074 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - SPESE DELLA FASE CAUTELARE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - SPESE DELLA FASE CAUTELARE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., mentre il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, è ammissibile - stante la Mancanza di altri rimedi e la natura decisoria della pronuncia - relativamente alle spese della fase cautelare nell'ipotesi in cui il pretore, nel negare o nel concedere la misura provvisoria, abbia altresì statuito su di esse, non è, viceversa, esperibile tanto nel caso di pronuncia (positiva o negativa) concernente il solo provvedimento cautelare - il quale avendo carattere non decisorio, ma strumentale e provvisorio, è destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito ovvero a decadere per effetto della mancata instaurazione del giudizio di merito - quanto nel caso di pronuncia (anomala) che, unificando la fase cautelare e quella di merito, statuisca in via definitiva sui diritti sostanziali controversi, dando luogo così ad un provvedimento suscettibile di appello. (V 633/84, mass n 432902; (V 4905/83, mass n 429794; (V 4905/83, mass n 429793; (V 4905/83, mass n 429792; (V 4619/83, mass n 429496; (V 3192/83, mass n 428099; (V 754/83, mass n 425497; (V 3598/81, mass n 414209; (V 2552/81, mass n 413323).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)