Sez. 4, Sentenza n. 41993 del 14/06/2011 Ud. (dep. 15/11/2011) Rv. 251925 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Destinatari della normativa antinfortunistica - Responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori - Obblighi.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, sussiste a carico del responsabile unico del procedimento, ex art. 6 d.P.R n. 494 del 1996, una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, nella quale ha l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata all'incolumità dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 4, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)