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Sez. 4, Sentenza n. 5005 del 14/12/2010 Ud. (dep. 10/02/2011) Rv. 249624 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Norma cautelari in tema di ponteggi - Nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 81 del 2008 - Disciplina previgente di cui al D. Lgs. n. 494 del 1996 - Continuità normativa.
Stato
decisa il 2010-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249624-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di normativa antinfortunistica riguardante la posa in opera dei ponteggi, vi è continuità normativa tra il D.Lgs. n. 81 del 2008 e la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, poiché l'art. 2.1.5. dell'allegato 18 al D.Lgs. n. 81 del 2008 contiene prescrizioni analoghe (quanto all'altezza del parapetto rispetto al piano di calpestio e della tavola fermapiede, ed al divieto di luci verticali maggiori di cm. 60) a quelle di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)