Sez. 4, Sentenza n. 32142 del 14/06/2011 Ud. (dep. 17/08/2011) Rv. 251177 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Destinatari delle norme - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Posizione di garanzia - Obblighi.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato, nella suddetta qualità , di avere omesso di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)