Sez. 4, Sentenza n. 46849 del 03/11/2011 Ud. (dep. 19/12/2011) Rv. 252148 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996 - Continuità normativa con l'art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.494 del 1996 - concernente gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ancorché formalmente abrogate dall'art. 304 D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - e l'art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)