Sez. 5, Sentenza n. 9163 del 21/04/2011 (Rv. 617969 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina - Soggezione all'ITPEG - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di IRPEG, la Cassa per la Formazione della piccola proprietà contadina, successivamente incorporata nell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), è un ente pubblico strumentale che, ricorrendo per il procacciamento dei propri mezzi finanziari a negozi di diritto privato, quali la compravendita od i mutui, pone in essere un'attività oggettivamente commerciale che produce redditi di impresa, circostanza quest'ultima che non gli consente di essere esentata dall'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)