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Sez. 5, Sentenza n. 9163 del 21/04/2011 (Rv. 617969 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina - Soggezione all'ITPEG - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617969-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di IRPEG, la Cassa per la Formazione della piccola proprietà contadina, successivamente incorporata nell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), è un ente pubblico strumentale che, ricorrendo per il procacciamento dei propri mezzi finanziari a negozi di diritto privato, quali la compravendita od i mutui, pone in essere un'attività oggettivamente commerciale che produce redditi di impresa, circostanza quest'ultima che non gli consente di essere esentata dall'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)