Sez. 5, Sentenza n. 8841 del 14/04/2010 (Rv. 612415 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Consorzi per le aree ed i nuclei industriali - Assoggettamento ad IRPEG - Esercizio di attività commerciale anche non esclusiva o principale - Necessità - Accertamento - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
In tema di IRPEG, l'assoggettamento ad imposta dei consorzi per le aree ed i nuclei industriali, di imposte sui redditi nella disciplina del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, presuppone che gli stessi non svolgano funzioni statali (risultando in tal caso esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 88), ma esercitino un'attività commerciale, che può essere esclusiva o principale (art. 87, lett. b) o non avere tale caratteristica (art. 87, lett. c), incidendo tale distinzione sui criteri di determinazione della base imponibile (art. 89) e del reddito su cui calcolare l'imposta (rispettivamente articoli 95 e 108) e non potendosi escludere, in caso di struttura con attività plurime, la possibilità del contemporaneo esercizio di funzioni statali ed attività commerciale. L'accertamento della natura dell'attività svolta va fatto, secondo l'art. 87, quarto comma, innanzitutto sul piano formale, verificando se le finalità del consorzio siano determinate dall'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in secondo luogo, sul piano sostanziale, in base all'attività effettivamente esercitata, desumibile dalla documentazione disponibile o, comunque, da dati concreti, tenendo comunque presente che la commercialità dell'ente, a tali fini, va valutata in relazione all'oggetto e non agli scopi dello statuto, mentre la principalità dell'attività commerciale svolta va messa in relazione con gli scopi, secondo un giudizio di essenzialità per il loro conseguimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 1, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 50, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)