Sez. 1, Sentenza n. 7746 del 16/05/1996 Ud. (dep. 07/08/1996) Rv. 205527 - 01
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi | Prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - Rinnovazione ex art. 603 comma secondo cod. proc. pen. - Poteri del giudice - Indicazione - Differenze con la rinnovazione ex art. 603 comma primo cod. proc. pen..
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi
In tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale, vanno distinte le due ipotesi disciplinate rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen.. Nel primo caso è previsto che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il secondo comma del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo della istruzione dibattimentale - nell'ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - nei limiti previsti dall'art. 495 comma primo (che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova), norma quest'ultima che a sua volta richiama gli artt. 190 comma primo e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis (reati di cui agli artt. 416 bis, 630 cod. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo). In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. - il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall'ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma terzo bis dell'art. 51 cod. proc. pen., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove ritenuto assolutamente necessario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)