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Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239341 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Ipotesi prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. - Ipotesi prevista dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. - Differenze - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239341-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nell'ipotesi di cui al primo comma la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, nell'ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante e manifestamente superflua una prova testimoniale, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, non assunta dal giudice d'appello in sede di richiesta di rinnovazione ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)