diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 52015 del 17/10/2018 Cc. (dep. 16/11/2018) Rv. 274511 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | - Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Presupposti di operatività - Anteriorità alla prima ordinanza dei fatti oggetto della successiva - Reato associativo - Persistenza dell'adesione al sodalizio dopo la applicazione della prima misura - Regola della retrodatazione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274511-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)