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Sez. 1, Sentenza n. 27785 del 12/06/2008 Cc. (dep. 08/07/2008) Rv. 240873 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Presupposti di operatività - Anteriorità alla prima ordinanza dei fatti oggetto della successiva - Reato associativo - Persistenza dell'adesione al sodalizio dopo la applicazione della prima misura - Regola della retrodatazione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240873-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza custodiale, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)