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Sez. 6, Sentenza n. 15821 del 03/04/2014 Cc. (dep. 08/04/2014) Rv. 259771 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazione a catena - Presupposti di operatività - Reato associativo - Persistenza dell'adesione al sodalizio dopo la prima misura - Regola della retrodatazione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso.
Stato
decisa il 2014-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259771-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo (nella specie mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)