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Sez. L, Sentenza n. 2618 del 25/03/1996 (Rv. 496553 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie relative a rapporti di lavoro subordinato - Previsione di due soli fori speciali ed esclusivi, alternativamente concorrenti - Foro della costituzione del rapporto di lavoro - Foro dell'azienda o della dipendenza aziendale - Scelta tra foro dell'azienda e foro della dipendenza - Facoltà dell'attore - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496553-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Nelle controversie individuali di lavoro subordinato, l'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. prevede soltanto due fori speciali ed esclusivi, tra loro alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda (in ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale di questa alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto) ovvero di quello in cui si trova la dipendenza aziendale (nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto a tale dipendenza alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), senza che la parte istante possa considerarsi libera di optare tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato, ove questo coincida con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)