Sez. 3, Sentenza n. 284 del 24/01/1975 (Rv. 373497 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il regolamento delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui e devoluta anche la valutazione della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite. Il Sindacato della Corte di Cassazione e circoscritto alla sola ipotesi di violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa, mentre e rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito l'opportunita di una compensazione totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. (Conf 1856/73, mass n 364878).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)