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Sez. 1, Ordinanza n. 17336 del 23/07/2010 (Rv. 615007 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Procedimento - Udienza presidenziale - Mancata comparizione di un coniuge - Comparizione del solo rappresentante del coniuge istante - Fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore - Omessa udienza per tentativo di conciliazione - Obbligatorietà della fissazione - Esclusione - Fattispecie relativa a giudizio anteriore alla legge n. 80 del 2005.
Stato
decisa il 2010-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615007-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Con riferimento ai procedimenti di divorzio introdotti anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80, una volta instaurato regolarmente il contraddittorio la mancata comparizione di una delle parti non incide sulla procedibilità dell'azione e, in particolare la comparizione di un rappresentante del coniuge istante all'udienza presidenziale, se pure non è idonea a consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, il quale richiede inderogabilmente la presenza personale di entrambi i coniugi, non comporta l'improcedibilità dell'azione, nè impone la fissazione di una nuova udienza per detto tentativo.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)