Sez. L, Sentenza n. 6273 del 16/07/1987 (Rv. 454558 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO RELATIVO ALLA STESSA O SIMILARE CATEGORIA DI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ISTITUTI ECONOMICI DETERMINANTI IL MINIMO COSTITUZIONALE - RILEVANZA ESCLUSIVA - TREDICESIMA MENSILITÀ - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO RELATIVO ALLA STESSA O SIMILARE CATEGORIA DI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ISTITUTI ECONOMICI DETERMINANTI IL MINIMO COSTITUZIONALE - RILEVANZA ESCLUSIVA - TREDICESIMA MENSILITÀ - INCLUSIONE.*
Qualora il giudice del merito assuma come criterio orientativo per la Determinazione della giusta retribuzione un contratto collettivo relativo alla stessa categoria di lavoratori, anche se non vincolante perché stipulato da associazioni alle quali le parti non abbiano aderito, ovvero a diversa categoria similare, lo stesso giudice non può fare riferimento a tutti gli emolumenti e gli istituti che concorrono a formare il trattamento economico globale, ma solamente a quelli che concorrono alla formazione del minimo costituzionale. Ai predetti fini, pertanto, mentre deve tener conto della tredicesima mensilità che ha assunto carattere di retribuzione differita, non può considerare le maggiorazioni del lavoro straordinario, previste dal contratto collettivo di riferimento in misura maggiore di quella legale (10%), la durata delle ferie, che è stabilita dalla legge o dagli Usi, a meno che essa non possa applicarsi in via equitativa, nonché la quattordicesima mensilità, che è un elemento di maggior favore non generalizzato. (Conf 1975/81, mass n 412672).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)