diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 536 del 23/01/1988 (Rv. 457041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - GIUSTA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO NON VINCOLANTE PER LE PARTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ULTERIORE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO PIÙ FAVOREVOLE ACCORDATO AI LAVORATORI DA UN USO NORMATIVO RICHIAMATO DA DETTO CONTRATTO - LICEITÀ - FATTISPECIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'USO NORMATIVO PER LA ZONA DI CANOSA RICHIAMATO DAL CONTRATTO PER LA PROVINCIA DI BARI.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - GIUSTA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO NON VINCOLANTE PER LE PARTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ULTERIORE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO PIÙ FAVOREVOLE ACCORDATO AI LAVORATORI DA UN USO NORMATIVO RICHIAMATO DA DETTO CONTRATTO - LICEITÀ - FATTISPECIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'USO NORMATIVO PER LA ZONA DI CANOSA RICHIAMATO DAL CONTRATTO PER LA PROVINCIA DI BARI.*

Per determinare la giusta retribuzione, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, il giudice del merito che assuma come criterio orientativo un contratto collettivo relativo alla stessa categoria dei lavoratori, anche se non vincolante perché stipulato da associazioni alle quali le parti non abbiano aderito, può tener conto del trattamento economico più favorevole accordato ai lavoratori da un uso normativo al quale rinvia il medesimo contratto, senza perciò derogarvi (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la decisione del giudice del merito, il quale aveva determinato la giusta retribuzione sulla base del C.C.n.L. dell'1 aprile 1979, regolante il rapporto di lavoro dei salariati in agricoltura, il cui art. 64 specifica di non modificare le condizioni di miglior favore dei contratti integrativi provinciali, dei quali, il contratto per la provincia di Bari, a sua volta, fa salve le condizioni di maggior favore in atto, quali quelle derivanti da un uso normativo che, dal 1904, per la zona di canosa, ragguaglia la paga ordinaria giornaliera ad un orario di lavoro inferiore al numero di ore giornaliere fissate dalla contrattazione nazionale). (V 6273/87, mass n 454558; (V 1776/76, mass n 380553).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 8, Preleggi art. 9, Contr. Coll. 01/04/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)