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Sez. L, Sentenza n. 4996 del 22/05/1999 (Rv. 526542 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio per accertare l' interposizione vietata nella prestazione di lavoro - Successivo giudizio per illegittimità del licenziamento intimato dall' interponente - Pregiudizialità logico necessaria del primo giudizio, per accertare il datore di lavoro effettivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526542-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Sussiste pregiudizialità logico - giuridica tra la causa di accertamento di interposizione illecita nella manodopera in violazione dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e quella per illegittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro interponente perché questo secondo giudizio presuppone l'accertamento di chi sia l'effettivo datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)