Sez. 3, Ordinanza n. 2962 del 15/02/2005 (Rv. 583136 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc.civ. - Impugnazione della sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio di merito - Sospensione di quest'ultimo in ragione dell'impugnazione di tale sentenza - Illegittimità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento di sospensione del giudizio di primo grado proseguito dopo la pronuncia di sentenza parziale su questione pregiudiziale, che sia stato adottato in ragione della pendenza del giudizio d'appello su detta sentenza, giacché l'esito di esso, se difforme, ha effetto sul giudizio di merito, sicché difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., costituito dal possibile contrasto di giudicati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)