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Sez. L, Sentenza n. 2048 del 11/02/2003 (Rv. 560396 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Fondamento e presupposti - Fattispecie - Impugnazione dell'ordinanza di sospensione con regolamento di competenza ex art. 42, cod. proc. civ., nuovo testo.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560396-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione del processo, l'art. 295 cod. proc. civ., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia "dipenda" dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore subordinato da parte della Ansaldo Energia SpA, ritenendo pregiudiziale rispetto ad esso la definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda per la dichiarazione della nullità della cessione del relativo contratto di lavoro subordinato dalla Ansando Energia SPA al Consorzio Manila, in quanto dalla definizione di quest'ultimo dipendeva l'accertamento della perdurante esistenza del rapporto di lavoro tra l'attore e la Ansando Energia SPA).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)