Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 18/12/1998 (Rv. 521773 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Debiti di valore - Rivalutazione d'ufficio e in grado di appello - Ammissibilità - Limiti - Rinuncia da parte del danneggiato - Estremi.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'obbligo del risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ha natura di debito di valore e pertanto l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione pur costituendo una modificazione della domanda, può essere compiuto anche d'ufficio in grado di appello tranne nell'ipotesi che il danneggiato domandando espressamente la conferma della determinazione del danno effettuata in "prime cure" abbia manifestato una volontà non equivoca incompatibile con una richiesta di rivalutazione; ne consegue che, in applicazione dei principi generali in tema di rinuncia, tale volontà non può desumersi soltanto dalla richiesta del danneggiato di rigetto dell'appello proposto dal danneggiante con riguardo al preteso concorso di colpa del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)