Sez. 3, Sentenza n. 18092 del 12/09/2005 (Rv. 584421 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Debiti di valore - Rivalutazione della somma liquidata - Periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello - Spettanza - Riconoscimento anche d'ufficio - Ammissibilità - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'obbligazione conseguente all'insorgenza dell'obbligo di risarcimento del danno derivante da fatto illecito ha natura di debito di valore e, pertanto, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario va riconosciuto fino al momento della decisione e, quindi, anche con riferimento al periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, dovendo, in mancanza di tale istanza, essere disposto anche d'ufficio, salva un'espressa manifestazione di volontà contraria del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)