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Sez. 3, Sentenza n. 2278 del 04/03/1988 (Rv. 458082 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO E IN GRADO D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RINUNCIA DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458082-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO E IN GRADO D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RINUNCIA DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESTREMI.*

L'Obbligo del risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ha natura di debito di valore e, pertanto, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione non costituendo una modificazione della domanda, può essere compiuto anche d'ufficio, in grado d'appello, tranne nell'ipotesi che il danneggiato, domandando espressamente la conferma della Determinazione del danno effettuata in prime cure, abbia manifestato una volontà non equivoca incompatibile con una richiesta di rivalutazione. Ne consegue che, in applicazione dei principi generali in tema di rinuncia, tale volontà non può desumersi soltanto dalla richiesta del danneggiato di rigetto dell'appello proposto dal danneggiante con riguardo al preteso concorso di colpa del danneggiato. (Conf 5989/81, mass n 416775; (Conf 3900/81, mass n 414556; (Conf 5952/79, mass n 402627; (Conf 338/79, mass n 396429; (Conf 4009/78, mass n 393613; (Conf 845/78, mass n 390182; (Conf 259/77, mass n 383781; (Conf 1479/73, mass n 364228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)