Sez. L, Sentenza n. 3254 del 05/03/2003 (Rv. 560877 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Disciplina ex legge n. 689 del 1981 - Applicabilità delle disposizioni normative sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Nelle fattispecie regolate dalla normativa di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea - mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli art. 17 e 18 - ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)