Sez. 3, Sentenza n. 32157 del 01/07/2002 Ud. (dep. 26/09/2002) Rv. 223106 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà personale - Violenza sessuale - Fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti di cui al comma 4 n. 2 dell'art. 609-septies c.p. - Esecuzione materiale del reato ad opera di concorrenti estranei al rapporto qualificato con la vittima - Procedibilità di ufficio - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, la procedibilità di ufficio stabilita dal n. 2 del comma 4 dell'art. 609-septies c.p., prevista per i fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella stessa norma, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato, che personalmente non si trovino in rapporto qualificato con la persona offesa, e ricorre anche quando costoro siano i soli autori materiali del delitto. (Fattispecie riguardante rapporti sessuali consensuali consumati da un estraneo con persona minore degli anni quattordici, con il consenso e l'agevolazione della madre della minore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)