Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 08/04/1968 (Rv. 332507 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DENUNCIA - TERMINE - DECORRENZA - CERTEZZA DEL PERICOLO O DEL GRAVE DIFETTO - ESTREMI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DENUNCIA - TERMINE - DECORRENZA - CERTEZZA DEL PERICOLO O DEL GRAVE DIFETTO - ESTREMI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il termine di un anno per la denunzia prescritta dall'art. 1669 cod. civ. decorre dal giorno in cui si sia acquisita la certezza obbiettiva e completa del pericolo o del grave difetto che si intende denunziare, non essendo sufficiente al riguardo riferirsi a manifestazioni praticamente irrilevanti o ad un semplice sospetto. L'accertare in quale momento detta certezza sia stata acquisita costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)