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Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 08/04/1968 (Rv. 332507 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DENUNCIA - TERMINE - DECORRENZA - CERTEZZA DEL PERICOLO O DEL GRAVE DIFETTO - ESTREMI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332507-01

APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DENUNCIA - TERMINE - DECORRENZA - CERTEZZA DEL PERICOLO O DEL GRAVE DIFETTO - ESTREMI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il termine di un anno per la denunzia prescritta dall'art. 1669 cod. civ. decorre dal giorno in cui si sia acquisita la certezza obbiettiva e completa del pericolo o del grave difetto che si intende denunziare, non essendo sufficiente al riguardo riferirsi a manifestazioni praticamente irrilevanti o ad un semplice sospetto. L'accertare in quale momento detta certezza sia stata acquisita costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)