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Sez. 3, Sentenza n. 232 del 24/01/1973 (Rv. 362071 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362071-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*

Il termine di un anno, prescritto a pena di decadenza, per la denunzia del pericolo di rovina o dei gravi difetti della costruzione, decorre dal giorno in cui il committente acquista la certezza obiettiva e completa della situazione allarmante che si intende denunziare. (Conf 2694/70, mass n 349148; 1064/68, mass n 332507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)