Sez. 3, Sentenza n. 232 del 24/01/1973 (Rv. 362071 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Il termine di un anno, prescritto a pena di decadenza, per la denunzia del pericolo di rovina o dei gravi difetti della costruzione, decorre dal giorno in cui il committente acquista la certezza obiettiva e completa della situazione allarmante che si intende denunziare. (Conf 2694/70, mass n 349148; 1064/68, mass n 332507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)