Sez. 2, Sentenza n. 1369 del 11/04/1975 (Rv. 374910 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art 1669 primo comma cod civ a pena di decadenza dall'Azione di responsabilita contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravita dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa Rilevanza od a semplici sospetti; l'accertamento del momento nel quale l'anzidetta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, e riservato al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, sempre che sia sorretta da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (V 2694/70, mass n 349148; 1064/68, mass n 332507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)