Sez. 2, Sentenza n. 46079 del 23/09/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 260956 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Termini - Decorrenza - Data di effettiva conoscenza del provvedimento emesso dal giudice - Rilievo - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, il termine di decorrenza per le impugnazioni previsto dagli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. decorre dalla data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare non decorresse dalla data di notifica all'indagato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ma da quella successiva di estrazione di copia degli atti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)