Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 20/07/1972 (Rv. 359959 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - RIDUZIONE DEL PREZZO - SCELTA ALTERNATIVA CON L'AZIONE D'ADEMPIMENTO O L'ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - RIDUZIONE DEL PREZZO - SCELTA ALTERNATIVA CON L'AZIONE D'ADEMPIMENTO O L'ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi il compratore non puo avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, dell'Azione di esatto adempimento e dell'eccezione d'inesatto adempimento alternativamente con l'Azione di risoluzione o con l'Azione quanti minoris, anche se quell'Azione e quell'eccezione egli intendesse proporre nei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'art 1495 cod civ. (Conf 726'70, mass n 345968; 1633'67, mass n 328439; 968'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)