Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 03/07/1967 (Rv. 328439 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - IRRILEVANZA - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA DELLE AZIONI DERIVANTI DALLA GARANZIA, DELL'AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO E DELL'ECCEZIONE DI INESATTO ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - IRRILEVANZA - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA DELLE AZIONI DERIVANTI DALLA GARANZIA, DELL'AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO E DELL'ECCEZIONE DI INESATTO ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
In tema di contratto di vendita le azioni di garanzia, le quali tendono a tutelare il compratore nella fase dinamica dell'esecuzione del contratto, perseguono tale fine prescindendo da ogni indagine sulla colpa del venditore, (cioe anche quando risulti che il venditore abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento pregiudizievole al compratore od abbia ignorato senza colpa la presenza di vizi della cosa venduta) e il compratore, nella garanzia da vizi, non puo avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, della Azione di esatto adempimento o dell'eccezione di inesatto adempimento, alternativamente con l'Azione di risoluzione e con la quanti minoris entrambe derivanti dalla garanzia, anche se quell'Azione o quell'eccezione egli intendesse proporre nei termini di decadenza e di prescrizione comminati dall'art. 1495 cod. civ. (Conf. 968-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)