Sez. 3, Sentenza n. 726 del 18/03/1970 (Rv. 345968 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO E AZIONE DI GARANZIA EX ART 1492 COD CIV - RAPPORTO - ALTERNATIVITA - ESCLUSIONE - COMPRATORE - POSSIBILITA DI MODIFICARE LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO IN QUELLA DI RISOLUZIONE - SUSSISTENZA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO E AZIONE DI GARANZIA EX ART 1492 COD CIV - RAPPORTO - ALTERNATIVITA - ESCLUSIONE - COMPRATORE - POSSIBILITA DI MODIFICARE LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO IN QUELLA DI RISOLUZIONE - SUSSISTENZA.*
In tema di compravendita, qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non puo avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore dell'Azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art 1492 cod civ (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo), anche se quell'Azione egli intenda proporre nei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'art 1495 cod civ. peraltro, cio non importa l'impossibilita, per il compratore che abbia erroneamente proposto l'Azione di adempimento, di modificare nel corso del giudizio, questa Azione in quella di risoluzione, in quanto tale modifica, consentita dall'art 1453 cod civ - applicabile, sotto questo profilo, anche alla Azione di risoluzione speciale per vizi della cosa venduta - presuppone soltanto che sia stata proposta, con l'atto introduttivo, l'Azione di adempimento, e non anche che sussistano, sul piano sostanziale, le condizioni richieste per la sua proponibilita. (sulla prima parte, Conf 1633-67, massima n 328439 e 968-63 sulla seconda parte, V 464-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)