Sez. 6, Sentenza n. 2025 del 21/11/2017 Ud. (dep. 18/01/2018) Rv. 272023 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 cod. pen. - Accertamento della pericolosità in concreto - Necessità - Esclusione - Presunzione semplice di pericolosità - Sussistenza - Superabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA
Nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)