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Sez. 1, Sentenza n. 11883 del 07/11/1991 (Rv. 474541 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Nullità - In genere | Atto di appello - Copia notificata - Sottoscrizione del procuratore - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Relata di notifica - Certificazione dell'avvenuta notifica di "copia del suesteso atto" - Rilevanza - Uso della locuzione "richiesto come in atti "ut supra" - Interpretazione.
Stato
decisa il 1991-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474541-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Nullità - In genere

La mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata dell'atto di appello non ne determina la nullità, ma configura una mera irregolarità - sanabile, "ex tunc", dalla costituzione dell'appellato - quando la copia notificata contenga elementi che ne rivelano la provenienza da un procuratore munito di mandato. A tal fine, la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, che ha certificato l'avvenuta notifica di "copia del suesteso atto" consente di ritenere attestata, sia pure implicitamente, la conformità della copia notificata all'originale, sia per quanto riguarda la copia stessa che per quanto riguarda il mandato in essa riprodotto, così come la locuzione "richiesto come in atti, "ut sopra", contenuta nella relata di notifica, va intesa nel senso che la notifica avviene su istanza di colui che l'atto rivela legittimato ed interessato a richiederla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)