Sez. 3, Sentenza n. 10491 del 07/12/1994 (Rv. 489069 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Mancanza della sottoscrizione nella copia dell'atto notificato - Nullità dell'atto - Esclusione - Condizioni - Provenienza dell'atto da un procuratore munito di mandato - Accertamento - Indicazione della procura e certificazione dell'ufficiale giudiziario - Prova della esecuzione della notificazione su richiesta di quel procuratore - Idoneità - Rilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE
La mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dell'atto notificato alla controparte non comporta nullità dell'atto quando dagli elementi di questo, e senza necessità di acquisire elementi estranei al contenuto di esso, sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore munito di mandato. Tale accertamento può essere compiuto sulla base di elementi quali l'indicazione della procura e la certificazione dell'ufficiale giudiziario, dai quali risulti con certezza che la notificazione dell'atto è stata eseguita su richiesta di quel procuratore e, quindi, la sua provenienza da quel legale. (Nella specie, a sostegno del motivo di ricorso per cassazione relativo al difetto di sottoscrizione, da parte del procuratore, della copia notificata dell'atto di appello si era osservato che era stata omessa anche la trascrizione, su detta copia, della procura a margine; la suprema corte ha osservato, sul punto, che la procura alle liti sussisteva sull'originale e che il suo tempestivo rilascio si evinceva dalla menzione della medesima nella nota degli atti depositati in occasione della costituzione in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)