Sez. 3, Sentenza n. 10894 del 14/07/2000 Ud. (dep. 23/10/2000) Rv. 217591 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Nuova configurazione dell'istituto - Disciplina transitoria - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La richiesta dell'imputato di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, previsto dagli artt. 438 e segg. c.p.p., non può esser accolta allorché proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, atteso che in base al disposto dell'art. 4 ter, comma 1, del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000 n. 144, le disposizioni sul rito abbreviato - come modificate dalla legge n. 479 del 1999 - si applicano, anche dopo la scadenza dei termini per la proposizione della richiesta, ai procedimenti nei quali non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, con la conseguente impossibilità di applicazione della novella al giudizio di legittimità, nel quale non esiste la istruttoria dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)