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Sez. 3, Sentenza n. 38188 del 14/07/2003 Ud. (dep. 08/10/2003) Rv. 226768 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter l. 5 giugno 2000 n.144 - Riammissione nei termini per la proposizione della richiesta - Applicabilità a tutti i procedimenti pendenti per quali non sia iniziata l'istruzione dibattimentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226768-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

La disciplina transitoria di cui all'art.4 ter, comma primo, del D.L. 7 aprile 2000 n.82, convertito con mod. nella legge 5 giugno 2000, n. 144, è stata dettata per consentire, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 16 dicembre 1999 n. 479, l'accesso al rito abbreviato agli imputati che, in base alle originarie disposizioni codicistiche (che richiedevano il consenso del P.M. e la deducibilità <<allo stato degli atti>>), non avrebbero potuto richiederlo. Ne consegue che tale norma non è applicabile ai processi nei quali all'entrata in vigore della l. 479/99 cit. non era scaduto ancora il termine per la proposizione della richiesta, non potendosi interpretare la stessa come generalizzata riammissione nei termini applicabile a tutti i processi ancora pendenti per i quali non sia già stata intrapresa l'attività istruttoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)