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Sez. 1, Sentenza n. 4406 del 27/06/1983 (Rv. 429314 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429314-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - PRESUPPOSTI.*

Colui che invoca a proprio favore il principio dell'apparenza giuridica (nella specie per avere contrattato con un agente di Assicurazione che la società assumeva sfornito di poteri di rappresentanza) deve fornire la prova di avere confidato senza propria colpa nella situazione apparente, e che il proprio erroneo convincimento è stato determinato dal comportamento colposo del soggetto contro il quale il detto principio deve trovare applicazione. (Conf 6689/81, mass n 417556; (Conf mass n 102/81, mass n 410494; (Conf 4924/79, mass n 401581; (Conf 1612/79, mass n 397959).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1903

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)