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Sez. 1, Sentenza n. 6522 del 17/12/1980 (Rv. 410306 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA O MENO DELLE PRETESE AVVERSARIE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - MANCATA ADESIONE A PROPOSTE TRANSATTIVE AVANZATE IN CORSO DI CAUSA ED OBIETTIVAMENTE VANTAGGIOSE PER L'ASSICURATO - RESPONSABILITA RISARCITORIA DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI SOMMA SUPERIORE AL MASSIMALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410306-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA O MENO DELLE PRETESE AVVERSARIE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - MANCATA ADESIONE A PROPOSTE TRANSATTIVE AVANZATE IN CORSO DI CAUSA ED OBIETTIVAMENTE VANTAGGIOSE PER L'ASSICURATO - RESPONSABILITA RISARCITORIA DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI SOMMA SUPERIORE AL MASSIMALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il dovere dell'assicuratore della responsabilita civile, che abbia assunto la gestione della lite promossa dal terzo danneggiato contro l'assicurato, di condurre con diligenza il relativo procedimento, implica anche l'Obbligo di valutare la fondatezza o meno delle pretese avversarie, alla stregua delle nozioni di comune esperienza e degli accertamenti che e in grado di compiere con i mezzi a propria disposizione. Pertanto, la mancata adesione a proposte transattive, avanzate in corso di causa ed obiettivamente vantaggiose per lo assicurato in quanto mantenute nei limiti del massimale, comporta la responsabilita risarcitoria dell'assicuratore nei confronti dello assicurato medesimo condannato al pagamento di somma superiore al massimale, qualora risulti derivare da omissione o negligenza in detta valutazione, sia pure con riferimento alla situazione in atto al momento delle proposte stesse ed a prescindere dall'esito del giudizio. (V 5727/79, mass n 402341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)