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Sez. 1, Sentenza n. 5412 del 18/10/1982 (Rv. 423179 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - OMESSA STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - CONSEGUENTI DANNI ALL'ASSICURATO - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423179-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - OMESSA STIPULAZIONE DI UNA TRANSAZIONE CON IL TERZO DANNEGGIATO - CONSEGUENTI DANNI ALL'ASSICURATO - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA.*

La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile per cattiva gestione della lite può configurarsi non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero nel caso in cui l'assicuratore, benché posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti, senza un apprezzabile motivo da valutarsi fino al limite della colpa lieve, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, alla stregua degli elementi valutabili, presentava, al momento in cui il rifiuto fu espresso, i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità. In ciascuno di questi casi l'assicuratore è tenuto a rispondere, anche oltre i limiti del massimale, del danno arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa, per un importo che si identifica con la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che l'assicurato è tenuto a corrispondere al danneggiato. (V 2426/81, mass n 413200; (V 6522/80, mass n 410306; (Conf 4025/79, mass n 400516).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)