Sez. 6, Sentenza n. 1585 del 12/04/1996 Cc. (dep. 21/06/1996) Rv. 205672 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Ripristino della custodia cautelare - Impugnazione del provvedimento - Mezzo di gravame utilizzabile - Riesame - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
Il rimedio esperibile avverso il provvedimento con cui viene ripristinata la custodia cautelare ex art. 307 comma secondo cod. proc. pen. è l'appello e non il riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 310, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 310, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)