Sez. 5, Sentenza n. 22868 del 29/04/2002 Cc. (dep. 13/06/2002) Rv. 221926 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dopo la revoca di altra precedente - Impugnabilità con riesame e non con appello - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, mentre il provvedimento di Ripristino della custodia cautelare, in caso di scarcerazione per decorrenza termini, è impugnabile con appello, nei confronti di ordinanza restrittiva, emessa successivamente alla revoca del precedente provvedimento cautelare, l'impugnazione esperibile è -viceversa- il riesame. Ne consegue che, se il giudice del gravame, in tale secondo caso, equivocando sulla natura della impugnazione, decida oltre i termini di cui al comma nono dell'art 309 cod.proc.pen., l'ordinanza coercitiva perde efficacia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)