Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 04/03/1997 Cc. (dep. 03/04/1997) Rv. 207904 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della misura - Nuova valutazione degli indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione - Impugnazione - Riesame - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
In tema di misure cautelari, il provvedimento che ripristina la misura ai sensi dell'art. 307 comma secondo cod. proc. pen., fa rivivere quello originario senza che si richieda un nuovo accertamento sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed è impugnabile non già con il riesame, che pone in discussione l'intero quadro probatorio, ma con l'appello, teso ad una pronuncia in ordine alle esigenze cautelari, mezzo di impugnazione residuale in tutti i casi in cui non è esperibile il riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)