Sez. 1, Sentenza n. 3340 del 07/04/1999 (Rv. 524996 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Iscrizione di passaggio di proprietà - Pubblicità dichiarativa - Contestazione di contravvenzione stradale - Al proprietario risultante dal p.r.a. - Prova contraria - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
Gli atti traslativi della proprietà di un'autovettura risultanti da un'attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all'accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale (nella specie, mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 Cod. str. e 6 l. 24.11.1981 n. 689, l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2683, Cod. Civ. art. 2684, Cod. Strada art. 196, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 196, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)