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Sez. 5, Sentenza n. 12768 del 29/05/2006 (Rv. 590432 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - IN GENERE | Provenienza dall'Ufficio finanziario - Presunzione di conformità alla volontà dell'Amministrazione - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Illeggibilità della sottoscrizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590432-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 11, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, attribuendo la rappresentanza processuale dell'Amministrazione all'Ufficio, senza che assuma rilievo determinante chi lo rappresenta, consente di presumere che l'atto processuale proveniente dall'Ufficio rappresenti ed esprima la volontà di quest'ultimo, fino a prova contraria, la quale, avendo ad oggetto un'usurpazione di poteri, ossia un'anomala patologia del rapporto organico che comporta una distorta formazione della volontà processuale, dev'essere necessariamente fornita da chi la faccia valere; pertanto, quando l'atto (nella specie, l'appello) provenga da un'Amministrazione dello Stato e non se ne contesti la provenienza, l'illeggibilità della firma del sottoscrittore non rileva, a meno che non se ne affermi la falsità o si deduca l'appartenenza del funzionario che lo ha sottoscritto ad un altro settore dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)