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Sez. 5, Sentenza n. 15225 del 06/08/2004 (Rv. 575274 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - Autorizzazione ex art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sottoscrizione da parte di funzionario indicato come responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate - Illeggibilità - Conseguenze - Invalidità dell'autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Onere della controparte di contestazione dell'appartenenza della firma alla persona rivestente l'anzidetta qualità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575274-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e con riguardo all'autorizzazione alla proposizione dell'appello principale da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - autorizzazione che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere rilasciata dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate (o, a seconda dei casi, della competente direzione compartimentale del territorio) e che costituisce un presupposto processuale la cui mancanza determina l'inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio -, l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sotto la dicitura "il responsabile del servizio del contenzioso" non determina l'invalidità dell'autorizzazione, atteso che l'identificazione della persona fisica che riveste "pro tempore" tale qualità è agevolmente acquisibile presso l'ente di appartenenza, con la conseguenza che spetta alla controparte l'onere di contestare specificamente la provenienza della firma dal funzionario investito della predetta qualifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)