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Sez. 1, Sentenza n. 9486 del 07/09/1999 (Rv. 529712 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Atto di appello - Sottoscrizione da pare del funzionario preposto al reparto competente - Validità.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529712-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE

In tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'Ufficio che possa giustificare la sottoscrizione del ricorso preceduta dalla dicitura "per l'Intendente" o da altra che esprima le funzioni vicarie esercitate in via di mero fatto, deve ritenersi invece validamente apposta, quando proviene non già da un qualsiasi funzionario dell'Ufficio, bensì dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell'ufficio impositore può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio con competenze specifiche.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)