Sez. 2, Sentenza n. 2574 del 16/07/1968 (Rv. 335038 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE- IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - INAPPLICABILITA - CAUSE INSCINDIBILI- APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE- IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - INAPPLICABILITA - CAUSE INSCINDIBILI- APPLICABILITA.*
Le Disposizioni relative alle impugnazioni incidentali tardive non possono riferirsi a quelle che, proposte per un interesse proprio della parte (C.d. impugnazioni incidentali autonome), non siano dirette contro l'impugnante principale, o, pur essendolo, non investano il capo di pronuncia oggetto di tale impugnazione od altro connesso o dipendente, poiche in tal caso non sussiste dipendenza dell'interesse alla impugnazione incidentale dalla proposizione di quella principale, e non e giustificata alcuna deroga alle norme sulla tempestivita del termine per l'impugnazione. Se, pero, si tratti di cause inscindibili in fase di impugnazione per litisconsorzio di ordine sostanziale o processuale (o di cause tra loro dipendenti), la necessita di mantenere integro il contraddittorio con la partecipazione di tutti coloro che furono in causa nei precedenti gradi di giudizio, rende del pari operativa la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva ex art 334 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)